1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell((allegato XIV)), nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi allUfficio delle pubblicazioni dellUnione europea per via elettronica e pubblicati conformemente allallegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione da parte dellUfficio delle pubblicazioni dellUnione europea sono a carico dellUnione.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dellUnione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è lunico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. LUfficio delle pubblicazioni dellUnione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui allarticolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui allarticolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui allarticolo che indichi che nei dodici mesi coperti dallavviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, lavviso di preinformazione di cui allarticolo 142, comma 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dallarticolo 98, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dallindizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dellavviso e della pubblicazione dellinformazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dallUfficio delle pubblicazioni dellUnione europea vale come prova della pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti allobbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi allUfficio delle pubblicazioni dellUnione europea per via elettronica secondo il modello e le modalità di trasmissione precisate al comma 1.
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